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COS’E’ UN APPALTO PUBBLICO? Il codice civile all’art. 1655 fornisce la nozione di “appalto”, definendo tale istituto come “… il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro” Più semplicemente quando si parla di appalto pubblico, si intende quel complesso di operazioni ed adempimenti , regolamentati dall’ordinamento giuridico, che consentono alla Amministrazione di realizzare un’opera o di acquisire un servizio o una fornitura di beni. QUANTI TIPI DI APPALTI CI SONO? Gli appalti pubblici sono suddivisi in tre branche fondamentali corrispondenti a : 1) appalti di opere (detto anche LAVORI PUBLICI); 2) appalti di servizi; 3) appalti di beni Gli appalti di opere (cosiddetti lavori pubblici) riguardano le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione restauro e manutenzione. Gli appalti di servizi riguardano viceversa l’espletamento di attività esattamente indicate nel D. Lgsl. 157/95 ovvero , a titolo meramente esemplificativo, servizi di consulenza; quelli informatici, di ingegneria ecc. Infine gli appalti di fornitura di beni riguardano l’approvvigionamento da parte delle Amministrazioni pubbliche di prodotti appartenenti a tutte le categorie merceologiche, necessari per il funzionamento degli Enti. Nella realtà non è infrequente il caso in cui in un unico appalto confluiscono varie tipologie di appalti., che vengono denominati “appalti misti”. COME SI PARTECIPA AD UN BANDO? Ogni appalto, a qualsiasi tipologia appartenga, deve essere affidato attraverso una procedura di selezione pubblica detta “gara”, alla quale possono partecipare una pluralità di soggetti aventi i requisiti necessari. Le modalità di selezione, altrimenti dette procedure di aggiudicazione, sono le seguenti: A) Asta pubblica od pubblico incanto: ovvero una procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerta; Qui possono partecipare tutte le ditte che facciano richiesta, purché abbiano i requisiti richiesti dalla tipologia del lavoro o all'importo. Il prezzo più basso si determina in base al tipo di appalto, per i lavori a misura si tiene conto dei prezzi unitari, per quelli a corpo si tiene conto dell'offerta generale in base d'asta e per quelli misti si tiene conto dei prezzi unitari. B) Licitazione privata: Possono partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori tutte le ditte che ne fanno richiesta e che abbiano i requisiti necessari. Le ditte sono invitate alla fase di pubblicazione del bando di gara e alla presentazione delle offerte, inoltre viene fatto un invito della stazione appaltante alle imprese. C) Appalto concorso: ovvero la procedura ristretta nella quale il candidato redige un progetto relativo alle prestazioni richieste sulla base delle esigenze della Amministrazione aggiudicatrice proponendo le condizioni ed i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l’appalto. D) Trattativa privata: ovvero la procedura negoziata in cui l’Amministrazione consulta una o più imprese di propria scelta e con essa/esse negozia i termini del contratto. Modalità di svolgimento della gara l. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene: a) una busta contenente la documentazione amministrativa b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita: 1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali; 2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico; 3) dal curriculum dei professionisti c) una busta contenente l'offerta economica costituita da: 1) ribasso percentuale da applicarsi: a) alla percentuale per rimborso spesa; b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali c) agli importi per le prestazioni accessorie d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici; 2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico. 5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E. NELL’AMBITO DEGLI APPALTI QUESTI POSSONO SUDDIVIDERSI IN: La legge su cui si basa la regolamentazione dell'appalto delle opere pubbliche è il Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), - Appalti a corpo
- Appalti a misura
- Appalti misti a corpo e misura
- Appalto in economia
In questa tipologia l'importo da riconoscere all'appaltatore è una somma invariabile, riferita al totale dell'opera, che non può assolutamente subire variazioni in fase d'esecuzione. Qui il rischio maggiore lo assume la ditta esecutrice, poiché in caso di imprevisti dovuti al prolungamento lavori o di sbaglio dei calcoli quantitativi, la ditta rischia di avere un bilancio totale dell'opera negativo. Questa tipologia è quella più diffusa poiché elimina i rischi per l'ente appaltante. Qui il corrispettivo viene determinato tramite il calcolo delle quantità eseguite in ogni lavorazione singola. Ad ogni lavorazione vengono applicati i prezzi unitari. In questa tipologia i rischi li assume l'ente appaltante. Appalto misto a corpo e misura In questo tipo di appalto si dividono le lavorazioni a corpo o a misura, oppure per certi casi in economia. Per certe opere è impossibile calcolare preventivamente il prezzo. Dopo aver preventivato un costo dell'opera il più possibile reale si mette una percentuale del 10% per cui l'appaltatore limita i rischi. Questa percentuale sarà quella che verrà discussa al termine dell'opera, dopo aver calcolato le ore di lavoro e i materiali. QUALI SONO I MODI PER AGGIUDICARSI UN APPALTO? Gli appalti pubblici vengono aggiudicati secondo le seguenti modalità: A) Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi messo a disposizione dalla Amministrazione o ribasso mediante offerta a prezzi unitari; B) Offerta economicamente più vantaggiosa; in tal caso la Commissione aggiudicatrice terrà conto di elementi diversi, variabili in base alle prestazioni richieste , quali ad esempio il merito tecnico, la qualità le caratteristiche estetiche e funzionali, i termini di esecuzione ed il prezzo. L’Amministrazione sceglierà uno dei due criteri sopraindicati sulla base delle proprie necessità. Chiaramente quando la prestazione riguarda attività di tipo particolarmente complesso e di non facile regolamentazione, verrà applicato il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che permette all’Ente appaltante di avvalersi della capacità progettuale dei concorrenti. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare 2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro. FUNZIONI E COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Il responsabile del procedimento fra l’altro: a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza; g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso; o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili; t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori; v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera; w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori; DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO PRELIMINARE 1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati: a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; e) planimetria generale e schemi grafici; f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; g) calcolo sommario della spesa. DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO DEFINITIVO 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente. Esso comprende: a) relazione descrittiva; c) relazioni tecniche specialistiche; e) elaborati grafici; g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; l) computo metrico estimativo; m) quadro economico. DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO ESECUTIVO 1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; f) piani di sicurezza e di coordinamento; g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; l) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro; m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto. COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO DEFINITIVO E QUADRO ECONOMICO 3. Nel quadro economico confluiscono: a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia; c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto; I quadri economici sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a) lavori a misura, a corpo, in economia; b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto; 2- rilievi, accertamenti e indagini; 3- allacciamenti ai pubblici servizi; 4- imprevisti; 5- acquisizione aree o immobili; 7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; 8- spese per attività di consulenza o di supporto; 9- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 12- I.V.A ed eventuali altre imposte. 2. L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei piani di sicurezza. DIRETTORE DEI LAVORI 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. ORDINI DI SERVIZIO 1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all’appaltatore che lo STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’articolo 136. 2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167. 3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione. COSA SONO LE S.O.A.? Le S.O.A. (Società Organismi di Attestazione) sono società per azioni, a carattere privato, costituite secondo criteri dettati dal regolamento sulla qualificazione. Esse sono autorizzate dall'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici a valutare l'idoneità di un'impresa e a rilasciarne un attestato di qualificazione. Per ottenere l'idoneità alla qualificazione le imprese devono adeguarsi alla normativa riportata nel DPR 34/00 e dimostrare di aver realizzato negli ultimi cinque anni lavori pari all'importo per cui si chiede la qualificazione. LA DIVISIONE DELLE CATEGORIE Gli appalti possono avere delle categorie (es: CAT1= edile) ogni categoria è divisa in classi (es: Classe struttura architettonica impiantistica ecc). a) gli impianti appartenenti alle categorie OS3 (idrico-sanitario, cucine e lavanderie), OS5 (pneumatici ed antintrusione), OS28 (termici e di condizionamento) e OS30 (interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) – qualora sono da realizzare congiuntamente ed hanno la specificità di essere coordinati fra di loro sul piano tecnico – vanno indicati nei bandi come appartenenti alla categoria generale OG11; b) gli impianti appartenenti alle categorie OS3 (idrico-sanitario, cucine e lavanderie), OS5 (pneumatici ed antintrusione), OS28 (termici e di condizionamento) e OS30 (interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) – qualora non siano ritenuti caratterizzati dalla suddetta specificità tecnica – vanno indicati singolarmente come appartenenti alle suddette singole categorie; c) la categoria OG11, intesa come al punto a), appartiene all’elenco delle categorie per le quali, qualora, singolarmente considerate, siano di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto vige il divieto di subappalto; d) la qualificazione nelle singole categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 non consente di partecipare ad appalti che prevedono la qualificazione nella OG11;
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